Il procedimento amministrativo.


Strumento per rendere verificabíli le potestà pubbliche è il procedimento amministrativo. più propriamente la procedimentalizzazione dell'esercizio delle attività amministrative, esprimentisí o meno in potestà pubbliche.


La nozione di procedimento amministrativo si introduce all'inizio di questo secolo, sopratutto dalla dottrina austriaca, sia come superamento delle concezioni allora dominanti, del provvedimento amministrativo come atto composto (ossia costituito dal provvedimento e dagli « atti preparatori » del medesimo), sia sopratutto per spiegare la varietà degli interessi coinvolti dalle sequenze di atti attraverso i quali si forma un provvedimento. Era ovvio che subito si ponesse la questione della distinzione tra processo (giurisdizíonale) e procedimento. Che è però questione inutile, sol che si osservi che qualunque atto del pubblico potere è atto finale di una sequenza di atti, organizzata dalla norma: sono procedimentalizzate la formazione delle leggi e di qualsiasi atto normativo e la formazione degli atti costituzionali, oltre che quella degli atti giurisdizionali e amministrativi.


Ciò che contraddístingue il procedimento amministrativo dagli altri procedimenti comunque denominati non è allora l'essere sequenza di atti ordinata al fine della produzione di un certo atto di carattere conclusivo, poiché questa vi è per tanti altri atti di pubblici poteri (la legge, la sentenza, la costituzione del parlamento, ecc.), ma l'essere sequenza ordinata al raccordo concreto di una pluralità di interessi. Il procedimento amministrativo   si dice   è la forma delle funzioni amministrative, per significare che l'arco di svolgimento di una funzione è procedimento, in quanto ordinato all'evidenza degli interessi. Ciò spiega varie cose.

Innanzitutto perché quando manca la necessità di dar evidenza ad interessi, del procedimento amministrativo non v'è bisogno. Il che può accadere per varie ragioni. Così per gli atti esecutivi reali, come p. es. l'emissione di segnali ordini per disciplinare il traffico stradale, marittimo, aereo, la riparazione della strada pubblica ad opera della squadra addetta a ciò dall'autorità che amministra la strada, l'ispezione dei funzionario dei beni culturali per constatare che il bene medesimo sia in ordine, ecc. Anche se questi atti hanno la forma giuridica di ordini, tuttavia sono mera attuazione di altri atti, di vario contenuto, nei quali gli interessi erano stati ponderati.


Altra ragione si ha quando è la stessa norma che considera un certo interesse talmente preminente da dover ad esso sacrificare ogni altro. Un esempio tipico è nei provvedimenti d'urgenza che si adottano in presenza di eventi che minacciano cose e persone, come incendi, frane, crolli: ogni altro interesse viene in siffatti eventi sacrificato e l'ordine dell'autorità non ha procedimento .


Altra ragione ancora si ha nell'evenienza in cui la norma vuol lasciare all'autorità un'amplissima latitudine decisionale, di tipo non pubblícistico, ma privatistico, e a tal fine configura la figura soggettiva pubblica come soggetto di mero diritto privato. E questo il caso dell'ente pubblico economico che ha la sostanza di un imprenditore, p. es. bancario, assicurativo, di trasporti, ecc. .


Spiega però anche gli accadimenti inversi, su cui poi ci si intratterrà, costituiti dall'estensione della forma procedimentale anche ad attività dell'amministrazione che sono di diritto privato: ciò avviene introducendo accanto all'attività di diritto privato una o più attività parallele procedimentali di diritto pubblico, di evidenza di interessi .


Spiega ancora perché il procedimento si riduca a piccole dimensioni allorché gli interessi a cui dar evidenza siano uno o due, mentre, inversamente, sia più complesso con l'aumentare degli interessi da ponderare: vi è, altrimenti detto, una proporzione tra numero degli interessi a cui dar evidenza e dimensione del procedimento.


Infine spiega perché la forma procedimentale abbia ambito maggiore di quello della discrezionalità. L'attività discrezionale è procedimentalizzata in quanto occorra procedimentalizzare la ponderazione comparativa dell'interesse primario rispetto agli interessi secondari.