Centri per l’impiego  della Provincia di Viterbo

 

TIROCINI FORMATIVI E DI  ORIENTAMENTO

L.196/97 ART. 18

D.M. 25 marzo 1998, n.142

 

Che cosa è

ü      E’ un’esperienza di orientamento e formazione in un luogo di lavoro;

ü      Non è un rapporto di lavoro;

Non fa perdere lo status di disoccupato

 A cosa serve

ü      Ad agevolare le scelte professionali tramite l’accrescimento di conoscenze e competenze;

ü      A conoscere “dal vivo” il sistema aziendale e delle professioni;

ü      Ad acquisire un credito formativo;

ü      A “farsi conoscere” dai potenziali datori di lavoro

Chi può partecipare

Persone disoccupate;

ü      Persone inoccupate;

ü      Lavoratori in mobilità;

ü      Lavoratori in Cassa integrazione Speciale (CIGS) a 0 ore

Per iniziare il tirocinio bisogna avere assolto l’obbligo scolastico

 

Modalità d’attuazione e criteri di realizzazione

Le aziende stipulano con l’Amministrazione Provincia di Viterbo – Centro per l’Impiego territorialmente competente – una convezione allegando un progetto formativo e di orientamento.

I Centri per l’Impiego competenti:

Forniscono alle aziende tutte le indicazioni sull’avvio del tirocinio (materiale informativo, scheda per l’attivazione del tirocinio, altra

ü      modulistica) e l’assistenza tecnica per la stesura e la presentazione del progetto di stage;

ü      Forniscono ai disoccupati tutte le informazioni sulla possibilità di realizzare uno tirocinio nella propria provincia.

Le aziende:

ü      Hanno la facoltà di erogare un rimborso spese;

ü      Assicurano i tirocinanti all’INAIL per gli infortuni sul lavoro e con polizze assicurative per la Responsabilità Civile contro terzi.

Durata del tirocinio

La durata massima del tirocinio è commisurata al grado d’istruzione dei tirocinanti e/o alla loro posizione più o meno svantaggiata sul mercato del lavoro, in particolare essa può essere:

4 mesi: Studenti che frequentano la scuola secondaria

6 mesi: inoccupati o disoccupati, inclusi lavoratori in      mobilità: allievi di istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, di attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi

12 mesi: corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondaria anche non universitari, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi; persone svantaggiate (Legge 381/91); laureati da non più di 18 mesi

24 mesi: soggetti portatori di handicap

 

Questi limiti temporali vanno intesi come tetti massimi di durata del tirocinio, potendo le convenzioni prevedere durate inferiori. In tal caso, è espressamente prevista la possibilità che il tirocinio venga prorogato, sempre entro la durata massima prevista. Non vengono invece posti limiti alla possibilità che un tirocinante effettui più tirocini in diverse strutture ospitanti.

 

Per saperne di piùsui nostri servizi

ORARIO DI APERTURA
DELLE NOSTRE SEDI
DAL LUNEDì AL VENERDì 8.30 / 13.00

MARTEDì E GIOVEDì 15.00 / 16.30

 

 

Per visualizzare le offerte di tirocinio

http://www.provincia.vt.it/lavoro/asp/tirocini.html