Testo unico APPRENDISTATO
Testo Unico
dell’apprendistato
Art. 1
Definizione
1. L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato
alla occupazione dei giovani.
2. Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie: a)
apprendistato per la qualifica professionale; b) apprendistato
professionalizzante o contratto di mestiere; c) apprendistato di alta formazione
e ricerca.
Art. 2
Disciplina generale
. La disciplina
del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali
ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale,
territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei
seguenti principi: a) forma scritta del contratto e del relativo piano formativo
individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla
contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla
stipulazione del contratto; b) divieto di retribuzione a cottimo; c) possibilità
di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria
spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai
lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni
corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto
ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura
percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio; d) presenza di un
tutore o referente aziendale; e) possibilità, anche con il concorso delle
regioni, di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il
tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all’articolo 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 12 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni; f) registrazione della
formazione effettuata e delle competenze acquisite nel libretto formativo del
cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276; g) possibilità del riconoscimento, sulla base dei
risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna e interna
alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle
competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi anche nei percorsi di
istruzione degli adulti; h) divieto per le parti di recedere dal contratto
durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un
giustificato motivo; i) possibilità per le parti di recedere dal contratto al
termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118
del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al
termine del periodo di formazione il rapporto prosegue come ordinario rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
2. Per gli apprendisti l’applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza
sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: a) assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) assicurazione contro le
malattie; c) assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia.
3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con
contratto di apprendistato non può superare il 100 per cento delle maestranze
specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o
specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere
apprendisti in numero non superiore a tre. La disposizione di cui al presente
comma non si applica alle agenzie per il lavoro, per le ipotesi di
somministrazione di cui all’articolo 20, commi 3 e 4, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 e alle imprese artigiane per le quali trovano
applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n.
443.
4. Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono
definire, anche nell’ambito della bilateralità, le modalità per il
riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.
Art. 3
Apprendistato per la qualifica professionale
1. Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica
professionale, in tutti i settori di attività, anche per l’assolvimento
dell’obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni. La
durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica e del
titolo di studio da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre
anni.
2. La regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica
professionale è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e
Bolzano, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e
principi direttivi: a) definizione della qualifica professionale ai sensi del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; b) previsione di un monte ore di
formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della
qualifica professionale in funzione di quanto stabilito al comma 2 e secondo
standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226; c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello
nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche
all’interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione
aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con
il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le parti
sociali, è stabilita la disciplina dell’apprendistato per la qualifica
professionale destinata a operare, in via sussidiaria e con carattere di
cedevolezza, nelle Regioni prive della regolamentazione di cui al presente
articolo.
Art. 4
Apprendistato
professionalizzante o contratto di mestiere
1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati,
con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il
conseguimento di una qualificazione
contrattuale i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato
professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di
età.
2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in
ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione da conseguire, la
durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle
competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili
professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del
personale, nonché la durata del contratto che, per la sua componente formativa,
non può comunque essere superiore a sei anni.
3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la
responsabilità della azienda, è integrata dalla offerta formativa pubblica
finanziata dalle Regioni, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla
acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo di
quaranta ore per il primo anno e di ventiquattro per il secondo.
Art. 5
Apprendistato di alta formazione e ricerca
1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati,
con contratto di apprendistato per attività di ricerca o per il conseguimento di
un titolo di studio di livello secondario superiore, per il conseguimento di
titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di
ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 69 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai
percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui
all’articolo 7 del d.P.C.M. 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per
l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali i
soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per soggetti in
possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato di alta
formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
2. La regolamentazione e la durata dell’apprendistato per attività di ricerca,
per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa
alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con
le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli
istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca
comprese in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o
regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali,
del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.
3. In assenza di regolamentazioni regionali l’attivazione dell’apprendistato di
alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai
singoli datori di lavoro con le Università, gli istituti tecnici e professionali
e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che precede.
Art. 6
Standard professionali e standard formativi
1. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministero
dell’istruzione, della università e della ricerca, e previa intesa
con le Regioni e le province autonome definisce, nel rispetto delle competenze
delle Regioni e province autonome e di quanto stabilito nell’intesa tra Governo,
Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, gli standard formativi per la
verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica professionale
e in apprendistato di alta formazione.
2. Ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato
professionalizzante e in apprendistato di ricerca gli standard professionali di
riferimento sono quelli definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria
se necessario con intese specifiche da sottoscrivere anche in corso della
vigenza contrattuale.
3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite
secondo le diverse tipologie di apprendistato e consentire una correlazione tra
standard formativi e standard professionali è istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto
sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti
collettivi di lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla
intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, da un apposito
organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell’istruzione, della
università e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti
della Conferenza Stato-regioni.
Art. 7
Disposizioni finali
1. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia
esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la
realizzazione delle finalità di cui agli articoli 3, 4 e 5, il datore di lavoro
è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta
con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe
stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato,
maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per
omessa contribuzione. Qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto
di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione
della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale
ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotterà un
provvedimento di disposizione, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per
adempie.
2. Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei
principi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), il datore di
lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In
caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro.
Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma
provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di
lavoro e previdenza nei modi e nelle forme di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n.
124, come sostituito dall’articolo 33
della legge 4 novembre 2010, n. 183. Autorità competente a
ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689 è la Direzione del lavoro territorialmente competente.
3. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i
lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei
limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di
particolari normative e istituti.
4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è
possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità. Per essi trova
applicazione il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché l’incentivo di cui all’articolo 8,
comma 4 della medesima legge.
5. Ai fini del presente decreto legislativo per enti bilaterali si intendono
esclusivamente quelli definiti all’articolo 2, comma 1, lett. h), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
6. Con l’entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l’articolo 16
della legge 24 giugno 1997, n. 196, la legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli
articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e ogni
altra disposizione nazionale o regionale incompatibile.
7. Per i settori in cui la disciplina di cui al presente decreto non è
immediatamente operativa trovano applicazione, in via transitoria, le
regolamentazioni contrattuali vigenti.
8. La disciplina del reclutamento e dell’accesso, nonché l’applicazione del
contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici, di cui agli
articoli 4 e 5 del presente decreto, è definita con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del
1997, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.