Art. 1

denominazione

È costituito un Consorzio denominato ""Consorzio di formazione per il Distretto industriale “ siglato “DICOF”

Il consorzio è volontario, apartitico, e non persegue scopo di lucro.

sede

Art. 2

Il Consorzio ha sede in Civita Castellana nei locali messi a disposizione dal Comune, l'Assemblea può deliberare l'istituzione di sedi secondarie, succursali ed uffici,anche a carattere temporaneo.

Finalità

Art. 3

Il Consorzio ha lo scopo di:

·          promuovere la formazione e l’aggiornamento di tutti gli operatori economici del distretto industriale di Civita Castellana   ;

·          compiere studi e ricerche nell’ambito dell’economia locale, nazionale ed internazionale;

·          organizzare corsi di formazione destinati agli imprenditori, ai dirigenti d’azienda ai lavoratori per contribuire a migliorare la cultura d’impresa;

·          organizzare convegni e seminari di studio;

·          pubblicare monografie e materiali di studio e di ricerca

 

Durata

 

Art. 4

La durata del Consorzio è prevista fino al <anno>.

Mezzi finanziari

Art. 5

Il fondo consortile è costituito da un contributo iniziale di

versato dai Consorziati pro quota al momento della costituzione del Consorzio, nonché dai successivi contributi dei consorziati per le spese e gli oneri afferenti l'attività e il funzionamento del Consorzio, come determinati e ripartiti in capo a ciascun consorziato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio medesimo.

Per l'intera durata del Consorzio i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo consortile né pretendere la restituzione delle rispettive quote salvo diversa deliberazione assembleare.

 

 

 

Obblighi del consorziato

Art. 6

I consorziati sono tenuti al rispetto di tutte le disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi consortili nonché all'esecuzione di tutti gli adempimenti ed oneri previsti ed assunti dal Consorzio.

Ammissione dei consorziati

Art. 7

L'ingresso nel Consorzio di nuovi consorziati potrà avvenire previa deliberazione dell'Assemblea, da assumersi con la maggioranza dei due terzi dei consorziati ed alle condizioni da questa stabilite.

Recesso dei consorziati

Art. 8

I consorziati possono recedere dal Consorzio, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, previo preavviso di almeno tre mesi.

Esclusione dei consorziati

Art. 9

L'esclusione dal Consorzio è deliberata dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei consorziati, non computandosi nel numero di questi il consorziato da escludere.

Le deliberazioni relative all'esclusione devono essere comunicate dal Presidente del Consorzio agli interessati mediante lettera raccomandata A.R. entro i quindici giorni successivi alla deliberazione.

L'esclusione diviene efficace dal momento della ricezione da parte dei consorziati interessati della lettera raccomandata con la quale viene comunicata la delibera di esclusione.

La quota di partecipazione al fondo consortile del consorziato escluso accresce proporzionalmente quella degli altri.

Responsabilità dei consorziati

Art. 10

I consorziati receduti o esclusi rimangono responsabili per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o derivanti dalle convenzioni o dai contratti stipulati fino al momento in cui il recesso o l'esclusione siano diventati efficaci.

I consorziati receduti o esclusi perdono, dal giorno in cui il recesso o l'esclusione divengono efficaci, ogni diritto ad ulteriori prestazioni del Consorzio.

Organi

Art. 11

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea dei consorziati;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

-          i Revisori dei conti.

Assemblea e funzionamento

Art. 12

L'assemblea dei consorziati è composta da tutti gli aderenti al Consorzio. Le adunanze sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno per l'esame del rendiconto ed inoltre ogniqualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consorziati, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

L'assemblea è convocata mediante lettera raccomandata A.R. da spedirsi al domicilio di ciascun consorziato almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno dell'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita con l'intervento, di persona o per delega, di tanti consorziati che rappresentino almeno due terzi dei partecipanti al Consorzio; in caso contrario l'Assemblea deve essere nuovamente convocata.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da un consorziato designato dagli intervenuti.

Nell'Assemblea ogni consorziato dispone di un voto. L'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei consorziati, eccezion fatta per le deliberazioni per le quali il presente Statuto richiede maggioranze più elevate.

Ogni modificazione del presente Statuto dovrà essere approvata con la maggioranza di almeno due terzi dei consorziati.

 

Attribuzioni dell’assemblea

Art. 13

L'Assemblea dei consorziati provvede:

a) alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei conti, stabilendo altresì la misura dei rispettivi compensi;

b) all'approvazione del rendiconto consuntivo e della relazione dell'attività svolta dal Consorzio, che il Consiglio di Amministrazione deve presentare ogni anno entro i termini di legge;

c) all'approvazione del bilancio preventivo;

d) a decidere circa le percentuali di partecipazione dei singoli consorziati nell'operazione - o nelle singole fasi di questa - riguardata dall'oggetto consortile;

e) ad ammettere nuovi consorziati ai sensi dell'Art. 7 dello Statuto;

f) all'esclusione di consorziati ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto;

g) all'istituzione di sedi secondarie, succursali ed uffici.

Consiglio di amministrazione Funzionamento attribuzioni

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, secondo quanto verrà determinato di volta in volta dall'Assemblea.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche Presidente del Consorzio.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, previa convocazione da parte del suo Presidente, almeno due volte all'anno ed inoltre ogniqualvolta il Presidente ritenga di riunirlo o ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio stesso, specificando gli argomenti da trattare.

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i seguenti compiti e poteri:

a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e vigilare sull'osservanza dello Statuto;

b) disporre perché il Consorzio agisca concretamente per la realizzazione dei suoi scopi, curando tutte le azioni e gli interventi utili o necessari per l'attuazione delle finalità del Consorzio: in particolare, predisporre  i contratti e le convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni e/o con enti o privati, predisporre la regolamentazione delle spese di comune interesse;

c) predisporre i rendiconti annuali, i preventivi di spesa e riferire all'Assemblea sulla gestione economica del Consorzio;

d) determinare la suddivisione delle spese sostenute dal Consorzio;

e) determinare i contributi dai consorziati, provvedere alle esigenze economiche del Consorzio e autorizzare le eventuali operazioni finanziarie necessarie a procurare al Consorzio i mezzi per il pagamento delle spese;

f) erogare le somme occorrenti per gli scopi consortili e riscuotere i contributi dei consorziati;

g) assumere o licenziare dipendenti, determinandone la retribuzione;

h) avvalersi dell'opera di collaboratori, professionisti, consulenti e periti per la migliore realizzazione degli scopi consortili.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei membri presenti.

Il Presidente

Art. 15

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  è l’organo esecutivo del consorzio:

a) convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati e il Consiglio di Amministrazione;

b) rappresenta il Consorzio in tutti gli atti civili e giudiziari e nei rapporti con le Amministrazioni pubbliche, enti e privati;

c) stipula i contratti e le convenzioni, firma la corrispondenza e gli atti del Consorzio;

d) dà esecuzione alle deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio;

e) firma i bilanci consuntivi e preventivi;

f) firma i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, i ruoli di riparto e di riscossione delle spese e in genere ogni operazione relativa al movimento di fondi;

g) firma tutti gli altri atti necessari per l'attuazione degli scopi consortili.

 

 

 

La revisione contabile

Art. 16

I Revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea del Consorzio in numero di tre, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'assemblea designa, altresì, il Presidente del Collegio.

I Revisori dei conti:

a) controllano la contabilità consortile e la legittimità delle deliberazioni degli Organi consortili;

b) certificano, in occasione delle assemblee, la veridicità e conformità dei documenti e dei bilanci presentati dal Consiglio di Amministrazione.

I Revisori dei conti devono essere invitati, e hanno diritto di intervenire, a tutte le adunanze di ogni Organo consortile.

Scioglimento del consorzio

Art. 17

Il Consorzio si scioglie per il decorso del termine di durata, per deliberazione assembleare adottata con la maggioranza di almeno due terzi dei consorziati ovvero per qualunque altra causa prevista dalla legge.

In conseguenza del verificarsi di una causa di scioglimento l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni e i poteri e stabilendone il compenso.

Addivenendosi per qualunque ragione allo scioglimento del Consorzio, anche prima della scadenza, i liquidatori, al termine delle operazioni di liquidazione, provvederanno alla devoluzione della consistenza residuale del fondo consortile tra i consorziati in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al fondo consortile stesso.

Il Segretario

Art.18

Il Consorzio ha un segretario scelto tra i componenti il consiglio di amministrazione nella sua prima  riunione

La tesoreria

Art. 19

La tesoreria consorziale sarà assicurata  presso un istituto   bancario   , ove verranno effettuate tutte le operazioni  contabili

 

Albo Consorziale

Art.20

Il consorzio ha un albo posto in luogo accessibile e visibile a tutti, per l’affissione degli atti, provvedimenti  e deliberazioni degli organi consiliari

Rinvio

Art.21

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia.