NASCITA ED EVOLUZIONE

DELLE COMUNITA EUROPEE

 

Capitolo 1:sorgere dell'Europa comunitaria

 

     1 . Introduzione ...................................................................................................              

2. La ricostruzione econoinica e il Piano Marshall. L'OECE ed il COMECON. »

 

    3. Il Patto Atlantico ed il Consiglio d'Europa........................................................ ...............................................

  

    4. La dichiarazione Schuman e la nascita della CECA ...........................................                .              »

 

    5. li progetto CED ed il suo fallimento ................................................................. .             »

 

  6. Dall'incontro di Messina ai Trattati di Roma ......................................................               »

  Capitolo 2: L'evoluzione dell'Europa comunitaria

  1 . Il periodo transitorio (1957‑1969) ................................................................... »

  2. Il Trattato di Lussemburgo del 1970 e i nuovi poteri del Parlamento

  europeo ‑ La Corte dei conti .................................................................................. »

 

     3. L'adesione di Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca ............................................                .              »

 

     4. La crisi economica degli anni '70 ..................................................................... »

    5. L'elezione a suffragio universale del Parlamento europeo .................................               »

     6. L'adesione della Grecia, della Spagna e del Portogallo .......................................               »

 

Capitolo 3: Dall'unione economica all'unione monetaria

 

     I. Il Libro bianco per il completamento del mercato interno ................................               »

     2. L'Atto unico europeo ...................................................................................... »

     3. Il mercato unico europeo ................................................................................. »

 

     4. Il Trattato di Maastricht ................................................................................. . ........................    »

 

     5. Dal Trattato di Maastricht all'Europa dei 15 ....................................................               »

    6. L'adesione della Finlandia, dell'Austria e della Svezia ........................................               »

     7. li Trattato di Amsterdam ................................................................................. »

 

     8. Il Trattato di Nizza ........................................................... .............................               »

     9. L'unìone monetaria e l'introduzione dell'euro ...................................................                .              »

 

Capitolo 4: La ricerca di un'unione politica europea

 

     1 » Introduzione ................................................................................................. «           »

 

     2. La prima fase: 1950‑1954 ............................................................................... »

    3. La seconda fase: 1957‑1963 ............................................................................ »

    4. La terza fase: dai progetti di unificazione politica alla collaborazione

     politica ............................................................................................................... »

     5. La dichiarazione di Stoccarda .......................................................................... »

     6. Il progetto di Trattato sull'Unione europea .....................................................               »

     7. La cooperazione politica nell'Atto unico europeo ...........................................               »

 

     8.                La Carta di Parigi.............................................................................. ...........   »

 


 

LA STRUTTURA ISTITUZIONALE

DELLE COMUNITA EUROPEE

 

Capitolo 1: Le istituzioni comunitarie

 

Capitolo 2: Il Parlamento europeo

 

 

Capitolo 3: La Commissione

 

    

 

Capitolo 4: Il Consiglio

 


 

Capitolo 5: La Corte di giustizia ed il Tribunale di primo grado

 

                                                             

    

Capitolo 8: H Consiglio europeo

 

3. La natura giuridica degli atti adottati dal Consiglio... .................................

 

    


                                                                PARTE 111

IL DIRITTO COMUNITARIO

 

Capitolo 1: Le fonti primarie del diritto comunitario

 

1 . Le fonti del diritto comunitario ...................................................................

 

2. L'autonornia dell'ordinamento giuridico comunitario ................................

 

    3. 1 trattati istitutivi

    .......................................... ...............................................................................

 

    4. 1 principi generali di diritto comunitario .............                                               .

 

5. La tutela dei diritti fondamentali dell'uomo

...............................................

6. Il procedimento di revisione dei trattati

......................................................

 

    7. 1 poteri impliciti ................................................................................... ...

   ........................................ ............................................................    .

 

Capitolo 2: H diritto comunitario derivato

 

     1 . Introduzione ..................                                                                                  .

 

2. Gli atti giuridici delle Comunità

.................................................................

3. 1 regolamenti

...............................................................................................

4. Le direttive

..................................................................................................

5. Segue: le direttive dettagliate

......................................................................

 

    6. Segue: elaborazione, forma ed entrata in vigore .............                                    .

 

    7. Le decisioni

    ............................................ ...............................................................

 

    8. Gli atti non vincolanti: raccomandazioni e pareri ..........                                    .

 

9. Gli atti atipici

..............................................................................................

 

   10. La qualità redazíonale della legislazione comunitaria ......                       ...........

COMUNITA EUROPEE

E STATI MEMBRI

 

Capitolo 1: Rapporti tra diritto comunitario e diritto degli Stati membri

 

I. Introduzione ................................................................................................

 

2. La diretta applicabilità del diritto comunitario

...........................................

3. Il primato del diritto comunitario

................................................................

 


Indice Generale

 

Capitolo 2: Diritto comunitario e ordinamento italiano

 

     I. Introduzione ...........                                                                                           .

 

2. L'adattamento al diritto comunitario originario

.........................................

 

3. L'adattamento al diritto comunitario derivato ............................................

 

Capitolo 3: Le regioni e l'attuazione del diritto comunitario

 

I. Le limitazioni di sovranità imposte dall'ordinamento comunitario ............

 

2. La legge nazionale di recepimento: il D.P.R. 616/77 .................................

 

3. La parziale apertura alle regioni a statuto speciale .....................................

 

4. Le novità della L. 24 aprile 1998, n. 128 ....................................................

 

5. Il potere sostitutivo dello Stato ...................................................................

 

Capitolo 4: Il principio di sussidiarietà e la cooperazione rafforzata

 

     I. Nozioni fondamentali. ........................                                                               .

 

2. Il principio di sussidiarietà

..........................................................................

 

 

                                                                 PARTE V

IL MERCATO UNICO

 

Capitolo 1: Lo spazio senza frontiere interne

 

1 . Introduzione ................................................................................................

 

2. L'unione doganale ......................................................................................

 

3. Attuazione dell'unione doganale ................................................................

 

4. Il Libro bianco per il completamento del mercato interno ........................

 

5. Il mercato unico europeo ............................................................................

 

     6. Verso l'unione economica e monetaria ............................................                   .         ...

    ................................................................................. ..............

 

Capitolo 2: La libera circolazione delle merci

 

1 . La soppressione delle barriere doganali ......................................................

 

2. L'attuale regime di transito delle merci ......................................................

 

3. Le barriere tecniche ed il principio del mutuo riconoscimento ..................

 

4. Le barriere fiscali ........................................................................................

 

5. L'armonizzazione fiscale nella normativa comunitaria ..............................

 

6. L'armonizzazione dei sistemi fiscali e l'apertura delle frontiere ................

 

7. Il codice di condotta in materia fiscale .......................................................

 

8. L'armonizzazione IVA ...............................................................................

 

9. Le accise .................................................................................................. ....

 

10.Leimposte

dirette.......................................................................................

 


 

Capitolo 3: La libera circolazione delle persone

 

                                                          

Politiche connesse alla libera circolazione delle persone

 

7. Uno spazio di libertà, giustizia e sicurezza .................................................

 

     8. La cittadinanza europea ..............                                                                      .

 

9. La libera circolazione delle persone e gli accordi di Schengen ..................

10. Asilo, visto, immigrazione e altre politiche connesse alla libera circolazio­

 

          ne delle persone .........................                                                                      .

 

   11. Segue: La politica comune dei visti .............................                                      .           .

 

12. Segue: Misure in materia di asilo, immigrazione e salvaguardia dei diritti

 

          dei cittadini dei paesi terzi .........                                                                      .

 

 

Capitolo 4: La libera prestazione di servizi ed il movimento dei capitali

 

     .    .

 

                                                                                                                                    

 

.

 

 

Capitolo 2: La politica comune nel settore dei trasporti e le reti transeuropee

 

1 . Generalità

...................................................................................................

.

 

    « ........................................ .

 

Capitolo 3: La politica commerciale

 

Capitolo 4: La politica della concorrenza

 

     1 . Aspetti generali ............................                                                                     .        1

 

2. Le intese e le pratiche vietate

......................................................................

 

     3. L'abuso di posizione dominante .......................                                                    .        .

 

4. Il ruolo della Commissione nella politica della concorrenza ......................

5. Le imprese pubbliche

..................................................................................

6. Gli aiuti degli Stati alle imprese

..................................................................

7. La concentrazione di imprese

.....................................................................

 

8. Rapporti tra la normativa comunitaria e la normativa antitrust italiana .....

 


I‑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 __‑‑‑ ‑p‑ ‑ E ‑‑‑                         _

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .................................................................................................................................................................                                                                                                .            ..............

 

 ‑ La di ‑ sciplina dell'e‑commerce

 

Diritto interno

 

Per affrontare l'aspetto giuridico nazionale dell'e‑commerce, l'imprenditore deve focalizzare la Riforma della disciplina dei settore del commercio, emanata a norma dell'art. 4 della L. n.59/1997 (legge Bassanini) per la riforma della Pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa.

 

In questo contesto sono applicati:

     il D.Lgs. 14411998 (decreto Bersani)

 

La norma regola il commercio all'ingrosso, il commercio al dettaglio, i centri commerciali e le forme speciali di vendita al dettaglio nelle quali inserisce la vendita al dettaglio per corrispondenza, per televisione o tramite altri sistemi di comunicazione (art. 18).

 

li decreto attribuisce al Ministero d'industria, del commercio e dell'artigianato il compito di regolare il commercio elettronico (art. 21).

 

la circolare 34871c 2000 Ministero industria commercio artigianato

 

La circolare definisce il commercio elettronico con l'espressione: "attività commerciali svolte nella rete internet, mediante l'utilizzo di un sito web (e‑commerce), nei confronti del consumatore finale e nella forma di commercio interno" e equipara l'e‑commerce alle forme di vendita tramite sistemi di comunicazione (art. 18 D.Lgs. n. 114/1998).

 

Pertanto, l'attività è soggetta a comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società.

 

La comunicazione deve essere resentata utilizzando l'apposita modulistica (mod. COM 6) e l'attività può essere iniziata p

 

decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del comune.

 

Le violazioni alle disposizioni sono unite con la sanzione amministrativa da 2.580 a 15.490 euro e con la sospensione dell'attività disposta dal sondaco del comune (D.Lgs. n. 114/1998, art. 22).

 

Diritto comunitario

 

Per affrontare l'aspetto giuridico comunitario dell'e‑commerce, l'imprenditore deve focalizzare la Electronic commerce directive che sollecita gli Stati membri a instaurare un vero e proprio spazio senza frontiere per i servizi della società dell'informazione.

 

La direttiva 2000131 CE definisce il commercio elettronico con l'espressione: "attività commerciali e trasazioni per iva elettonica, quali: la commercializzazione di beni e di servizi per via elettronica, la distribuzione on‑line di contenuti digitali, l'effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa, gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo delle Pubbliche Amministrazioni".

                      Le norme a tutela

                      degli interessi dell'e‑consumer

 

Diritto interno

 

Per tutelare il consumatore, il legislatore ha emanato la legge "quadro" sui consumatori (L. 281/ 1998), alla quale sono seguiti alcuni provvedimenti particolari: il D.PR. 224 /1998 sui prodotti difettosi, il D.Lgs. 50 / 1992 sui contratti volanti, il D.Lgs. 74 / 1992 sulla pubblicità ingannevole, il D.Lgs. 109 / 1992 sull'etichettatura, la L. 154 / 1992 sui diritti dell'utente bancario, il D.Lgs. 185 / 1999 sui contratti a distanza.

 


   ..........................................                                                                                                                                                                                                                                                                                      .

 

Il D.Lgs. 18511999 attuativo della direttiva 9717 CE sul commercio a distanza, assicura: il diritto d'informazione

 

Il fornitore è obbligato a fornire una serie di informazioni al consumatore non oltre la conclusione del contratto, quali: la propria identità e l'indirizzo geografico in caso di pagamento anticipato, le caratteristiche essenziali del bene, il prezzo comprensivo di imposte e tasse, le modalità del pagamento, la consegna del bene, le spese di consegna, l'esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, le modalità e i tempi di restituzione;

 

il diritto di recesso

 

Il compratore deve dare la comunicazione del diritto di recesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il diritto deve essere esercitato nei dieci giorni successivi alla stipulazione del contratto, oppure, nei dieci giorni successivi a decorrere dal giorno del ricevimento dei beni a natura materiale se il fornitore ha adempiuto gli obblighi di informazione e l'acquirente ha provveduto alla restituzione lasciando integro il pacco, infine, nel tre mesi a decorrere dal giorno del ricevimento dei beni se il fornitore non ha adempiuto gli obblighi di informazione.

 

Diritto comunitario

 

Per opinione comune, la disciplina del codice non garantisce un'adeguata tutela dei consumatori e di gran lunga più efficaci appaiono i rimedi previsti dalle direttive, fra queste:

 

la direttiva 9717 CE sul commercio a distanza

 

La norma disciplina il contratto stipulato fra imprese e cittadini dell'unione e tutela gli interessi dei consumatori; la direttiva 2000131 CE sul commercio elettronico

 

La norma richiama gli Stati membri a garantire la fiducia del consumatore, nello specifico:

 

‑ il punto 11 in premessa precisa che la direttiva lascia impregiudicato il livello di tutela dei consumatori già garantito con le direttive precedenti che devono continuare ad applicarsi integralmente ai servizi della società dell'informazione;

 

l~art. I I recita: "Oltre agli obblighi di informazioni posti dal diritto comunitario, gli Stati membri provvedano affinché, salvo diverso accordo tra parti diverse da consumatori, il prestatore fornisca in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario, le informazioni sulle varie fasi tecniche della conclusione del contratto, sui mezzi tecnici per individuare e corre gere gli errori di inserimento dei 9

 

dati prima di inoltrare l'ordine, sulle lingue a disposizione per concludere il contratto".

 

Diritto internazionale

 

Per tutelare il consumatore, considerato parte debole, nel campo del commercio internazionale vige la Convenzione di Roma 1980.

 

Rispetto alla localizzazione del contratto, l'art. 5 privilegia la residenza abituale del consumatore e impone un rovesciamento di prospettiva rispetto alla soluzione accolta dall'art. 4 che privilegia la sede del prestatore caratteristico e aziende di dimensioni grandi, medie e piccole inviano, sempre più spesso, documenti contabili mediante Internet.

 

                                                                                                                                      .....................................................                                . .

 

Contratti d'impresa norme di riferimento Nella fase di stipulazione del contratto di vendita, l'imprenditore deve rispettare le disposizioni dell'art. 1470 C.C. Inoltre, se il contratto di vendita si realizza per via elettronica deve anche rispettare: la L. 5911997 Uarticolo 15 considera validi i contratti, stipulati dalla Pubblica amministrazione e dai privati, realizzati con strumenti informatici e trasmessi per via telematica; il D.PP‑ 51311997 Earticolo 12 conferma la validità dell'indirizzo elettronico dichiarato dalla controparte; il D.PR. 44512000 Ijarticolo 11 definisce la firma digitale come il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata; il D.PR. 44512000 Larticolo 10 conferma F efficacia di scrittura privata, ai sensi dell'art. 2702 C.C, al documento informatico sottoscritto con firma digitale; il D.PR. 445/2000 l:articolo 11 conferma la validità, a tutti gli effetti di legge, dei contratti telematici stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma digitale.

 

fase tecnica

 

La fase tecnica di formazione del contratto prevede due documenti: ‑ l'ordine di acquisto (proposta) che il compratore inoltra per via elettronica al venditore, ‑ la ricevuta dell'ordine (accettazione) che il venditore inoltra per via elettronica al compratore. Uordine e la proposta sono inoltrati mediante Internet o Extranet come messaggi non strutturati (e~mail) o strutturati (EDI) al quali viene apposta la firma digitale.

 


firma online

 

Eimprenditore documenta l'attività svolta: nel canale tradizionale, mediante i documenti tradizionali. IJapposizione della firma autografa certifico. il supporto cartaceo e non l'informazione contenuta. La firma è riconducibile all'identità di colui che la appone poiché la calligrafia è l'elemento identificativo della persona; nel canale elettronico, mediante i documenti informatici. lJapposizione della firma digitale (una sottospecie della firma online) certifica l'informazione cioè il file. La firma è riconducibile al soggetto che la appone poiché l'identità è garantita dall'Ente certificatore.

 

La firma digitale:

    informaticamente          è un codice elaborato da una procedura basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia:

                                          ‑ la chiave pubblica, disponibile presso l'Ente certificatore,

                                          ‑ la chiave privata, nota solo al sottoscrivente poiché è memorizzata su una carta a microproces­

                                              sore (smart card).

                                          Il documento informatico, cifrato con una chiave della coppia, può essere decifrato solo con l'al­

                                          tra chiave della stessa coppia, inoltre la conoscenza di una della due chiavi non permette di desu­

                                          mere alcuna informazione sull'altra;

    tecnologicamente           è prodotta da un mix di tecnologie:

                                          ‑ il lettore (drive),

                                          ‑ il software di gestione,

                                          ‑ la smart card.

                                          Uabbonamento al servizio attesta il periodo di validità della chiave privata;

    praticamente               è generata da una smart card, definita dalla legge dispositivo di firma, che interagisce con il per­

                                          sonal computer mediante il lettore e un numero di accesso,

                                          è validata dal certificato rilasciato dall'Ente certificatore, che rende disponibile per via telemati­

                                          ca la chiave pubblica a beneficio di chiunque (ad esempio www.infocamere.ít, www.secet.it);

    giuridicamente           è l'elemento che attribuisce al documento informatico efficacia probatoria in quanto consente al

                                          ricevente di:

                                          ‑ accertare l'identità del mittente (autenticazione),

                                          ‑ verificare l'integrità del messaggio ricevuto,

                                          ‑ garantirsi la non ripudiabilità da parte del mittente.

                                          Alla scrittura privata siglata con la firma informatica l'efficacia di prova può essere contestata

                                          solo tramite il procedimento di querela di falso (art. ~21 codice di procedura civile); in questa

                                          fattispecie giuridica l'onere della prova spetta al sottoscrittore che deve dimostrare 1‑abusJ nel­

                                          l'utilizzo del dispositivo di firma c, non la "falsità" della firma.

    In sintesi:

 

il contratto realizzato con gli strumenti informatici e trasmesso per via telematica è valido se reca la firma digitale;

‑ il contratto si considera concluso quando il compratore può accedere al server del proprio provider e scaricare l'ac­

         cettazione.

 

Contratti fra impresa e consumatore

 

norme di riferimento Uimprenditore predispone, in genere, un contratto standard stampato su un modulo o formulario (art. 1342 C.C.) se deve concludere molti contratti aventi tutti un medesimo oggetto Questo cop. cratto, anche detto contratto per adesione, è segnato da una certa disuguaglianza di potere contrattuale fra le parti, motivo per cui il legislatore si è sempre preoccupato di proteggere il consumatore, considerato contraente debole. Se si tratta di un contratto di vendita concluso per via elettronica, oltre alle norme vigenti nel settore tradizionale, l'imprenditore deve anche rispettare: la L. 5911997 Larticolo 15 considera validi, a tutti gli effetti di legge, i contratti stipulati dalla Pubblica amministrazione e dai privati, realizzati con strumenti informatici e trasmessi per via telematica;

 


‑ il D.PR. 51311997 Uart. 12 conferma la validità dell'indirizzo elettronico dichiarato dalla controparte.

 

fase tecnica

 

La fase tecnica di formazione del contratto prevede un solo documento, vale a dire il modulo d'ordine che il compratore, detto aderente, inoltra per via elettronica al venditore, detto proponente.

 

Il documento è costituito da due parti:

 

‑ la parte tabellare, che riporta i dati relativi alla merce, cioè la quantità e il prezzo. Questi dati si memorizzano, automaticamente, mentre l'acquirente naviga nella vetrina prodotti e "carica l'e‑carrello";

 

‑ la parte descrittiva, predisposta nella forma del questionario con campi (form). Uacquirente compila per digitazione la sezione che richiede i dati personali e con l'apposizione dei check quella che consente la scelta fra modalità di consegna e di regolamento del prezzo.

 

1 dati sono inoltrati con un clic sul pulsante Esegui e il contratto è concluso.

 

Uart. 1341 C.C. impone per le clausole vessatorie una seconda approvazione in calce al contratto. Passando dal documento cartaceo a quello informatico, l'approvazione può avvenire solo con una doppia apposizione di check cioè una modalità tecnica che in caso di contestazione non si dimostra facilmente.

 

firma online

 

Per il consumatore finale, l'impiego della firma digitale non è previsto.

 

In sintesi:

 

il contratto realizzato con gli strumenti informatici e trasmesso per via telematica è valido;

 

‑ il contratto si considera concluso quando il venditore può accedere e scaricare il modulo d'ordine dal server del proprio provider. Il proponente deve solo fornire la prova dell'avvenuta trasmissione del documento affinché si verifichi la "presunzione di conoscenzd' (art. 1335 C.C., rubrica) ovvero di ricezione a carico dell'azienda che in caso di contestazione può solo fornire la prova di essere stata nell'impossibilità incolpevole di averne avuto notizia.

 

Diritto comunitario

 

Per uniformare il diritto sul commercio elettronico, l'Unione europea si è espressa con diverse direttive, cioè strumenti che devono essere recepiti da ogni Stato membro nella propria legislazione.

 

norme di riferimento

 

Nell'ambito dei contratti di vendita, le norme di riferimento più importanti sono:

 

la direttiva 2000131 CE per fornire un quadro organico dei principi inerenti lo svolgimento delle attività economiche sulla Rete. In particolare:

 

rendere possibili i contratti per via elettronica e non privarli di efficacia e validità

 

‑ determinare il luogo di stabilimento del prestatore laddove l'attività economica è esercitata mediante un insediamento in pianta stabile e non dove si trova la tecnologia del supporto del sito o esso è accessibile, per garantire la certezza del diritto applicabile;

 

‑ obbligare il prestatore a fornire in modo chiaro le informazioni al consumatore prima dell'inoltro dell'ordine, per tutelare gli interessi del consumatore;

 

‑ obbligare il prestatore ad accusare ricevuta dell'ordine per via elettronica, inoltre a fare considerare pervenuti l'ordine e la ricevuta quando le parti hanno la possibilità di accedervi;

 

la direttiva 1999193 CE per eliminare gli ostacoli al riconoscimento giuridico della libera circolazione dei servizi di certificazione defle firme elettroniche.

 


In particolare: l'art. 2 definisce la firma elettronica "un insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati come metodo di autenticazione". La norma riconosce due tipi di firma:

 

‑ la firma elettronica (non specificata), certificata da un attestato elettronico che collega i dati di verifica della firma ad una persona,

 

‑ la firma elettronica avanzata (art. 2, n. 2), certificata da un attestato qualificato fornito da un prestatore di servizi di certificazione (sia persona giuridica che fisica e fra questi anche i fornitori ufficiali di accesso a Internet). l'art. 5 richiama gli Stati membri affinché negli ordinamenti giuridici nazionali la firma elettronica avanzata possegga efficacia probatoria e sia equiparata alla sottoscrizione autografa, mentre la firma elettronica (non specificata) possegga rilevanza giuridica anche se di minor "forza legale".

 

firma onfine

 

Gli imprenditori comunitari devono apporre la firma elettronica avanzata ai contratti conclusi in Rete. La firma elettronica avanzata:

 

informaticamente                               è ottenuta mediante un sistema di elaborazione che non è indicato dalla norma in quanto lascia

                                           a ogni Stato la scelta del procedimento.

                                           Per esempio, il legislatore italiano ha scelto il sistema di chiavi asimmetriche a coppia, cioè una

                                           sottospecie della firma elettronica;

tecnologicamente                               è creata con mezzi posti sotto il controllo esclusivo del firmatario e tali da permettere l'identifi­

                                           cazione di ogni successiva modifica dei dati; la norma non precisa quali;

praticamente                    è certificata dalle Certification Authorities cioè organizzazioni presso le quali è necessario sotto­

                                           scrivere un abbonamento;

giuridicamente                è equiparata alla sottoscrizione autografa, pertanto attribuisce efficacia probatoria al documento.

 

Diritto internazionale

 

Per uniformare il diritto sul commercio, gli Stati utilizzano le Convenzioni internazionali, cioè gli strumenti mediante i quali gli Stati aderenti si impegnano a trasferire le norme concordate nel proprio diritto interno.

 

norme di riferimento

 

In questo contesto sono vigenti:

 

la Convenzione dell'Aja 1964

 

sulla vendita e formazione del contratto internazionale, ratificata dall'Italia con L. n. 816/1971;

 

la Convenzione di Bruxelles 1968

 

sulla competenza giurisdizionale e di esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, esecutiva in Italia con L. n. 804/1971;

 

la Convenzione di Vienna 1980

 

sulla vendita internazionale di cose mobili, ratificata dall'Italia con L. n. 765/1985 ed entrata in vigore nel 1988, l'ambito di applicazione riguarda solo gli scambi fra operatori economici e non anche gli scambi fra azienda e consumatori per uso personale, familiare o dornestico‑;

 

la Convenzione di Roma 1980

 

sulle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva dall'ltalia con L. n. 975/1984 In vigore nel nostro ordinamento e parimenti in ambito internazionale dal 1/4/1991. La convenzione distingue le obbligazioni contrattuali in: contratti conclusi nell'esercizio di attività economiche

 

Il principio fondamentale è fissato dall'art. 3 che recita: "in mancanza di una scelta dei contraenti il contratto è regolato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto" e dall'art. 4 che precisa: " il paese da considerare è quello dove è situata la sede principale dell'attività". La norma guarda, dunque, al luogo di residenza o sede del soggetto tenuto a eseguire la prestazione caratteristica.

 


 

                                                                                                                                      .

 

contratti conclusi dai consumatori

 

Il principio fondamentale è fissato dall'art. 5 che recita: 1a fornitura di beni mobili o di servizi a una persona, il consumatore, è tale se l'uso può considerarsi estraneo all'attività professionale"; pertanto, affida al giudice il compito di operare un raffronto tra la legge designata dai contraenti e di scegliere quella che per la sua "prossimità" dovrebbe essere più familiare al consumatore. La norma prevede, dunque, una disciplina preordinata alla protezione del consumatore considerato, presuntivamente, la parte più debole.

 

firma online

 

Gli imprenditori degli Stati terzi possono utilizzare la firma elettronica libera per sottoscrivere i contratti conclusi in Rete.

 

La firma elettronica libera:

 

tecnologicamente                                     è prodotta mediante l'uso di un software di posta elettronica. (per esempio Microsoft Outlook

                                           propone nella barra degli strumenti il tasto "Firmd');

praticamente                                           è certificata dalle Certification Authorities (es.: la statunitense Thawte ‑ www.thawte.com) cioè

                                           organizzazioni presso le quali è necessario sottoscrivere un abbonamento.

                                           Il certificato rilasciato garantisce la reale corrispondenza tra la persona fisica o l'organizzazione e

                                           l'indirizzo e‑mail;

     giuridicamente                                    è l'elemento che può essere usato in giudizio, con l'accordo tra le parti, come mezzo di prova affi­

                                           dato però alla valutazione del giudice.

 

                      La navigazione nell'aspetto giuridico

 

Navigazione

 

Naviga nei siti seguendo la rotta proposta nella Mappa di navigazione.

 

Norniativa

                                        

http://www.unioncamere.it

 

Firma on line                                                                                     InformatNa

 

                                                                                                                            . . . ....................................................................................         .......

 

http://Www.infocamere.it

http://www.thawte.com

 

Contratto on

 

http://www.pestogenovese.com

 

La navigazione nei siti è finalizzata: ‑ all'individuazione delle norme che disciplinano il settore dell'e‑commerce; ‑ alle procedure di apposizione della firma elettronica; ‑ all'analisi del documento informatico che incorpora il contratto concluso per via elettronica; ‑ alla verifica del rispetto delle norme a tutela degli interessi dell'e~consumer.

 


‑ La territorialità e l'esclusività della legge tributaria

 

1 confini di uno Stato delimitano lo spazio territoriale sul quale trova applicazione esclusivamente la sua legge tributaria; in altre parole, lo Stato che pretendesse di applicare un qualsiasi tributo fuori dei propri confini commetterebbe un illecito.

 

Nelle aree del mondo investite dalla globalizzazione, la mancata corrispondenza tra i confini politici degli Stati e i confini economici dei mercati ha prodotto casi di:

 

doppia imposizione fiscale

 

1 soggetti residenti in uno Stato sono soggetti, se effettuano scambi e producono redditi nello spazio territoriale di un altro Stato, alle leggi tributarie di entrambi gli Stati;

 

evasione o elusione fiscale

 

1 soggetti residenti in uno Stato ad alta fiscalità, ovvero che colpisce i redditi con aliquote troppo elevate, spostano la residenza presso un altro Stato a bassa fiscalità, erodendo in questo modo la base imponibile e le entrate tributarie dello Stato di origine.

 

Per superare il principio di territorialità e di esclusività della legge tributaria e sanare i casi di doppia imposizione fiscale o di evasione fiscale, molti Stati hanno stipulato delle Convenzioni internazionali che facilitano la collaborazione in campo tributario (per esempio: la notificazione internazionale di atti per acquisire dati utili all'accertamento tributario, l'azione coattiva delle pretese tributarie, ecc.).

 

Diritto interno

 

Per affrontare l'aspetto fiscale dell'e‑commerce, l'imprenditore deve conoscere il significato specialistico dei termini di seguito elencati:

 

territorio:                         parte di superficie terrestre sulla quale lo Stato italiano esercita un complesso di poteri detto

                                           "sovranità nazionale", comprensiva anche della sovranità fiscale che si esplica nell'imposizione

                                           indiretta sugli scambi e in quella diretta sui redditi;

scambio:                            cessione di beni o prestazioni di servizi effettuati nel territorio dello Stato.

 

A tale fine sono considerati soggetti passivi dell'imposta le imprese e chiunque effettui importazioni (D.P.R. 633/1972 istitutivo dell'imposta IVA);

 

reddito:                             flusso monetario complessivamente posseduto dai residenti o prodotto nel territorio dello Stato

                                           dai non residenti. W.P.R. 973/1986 o TUIR delle imposte sui redditi).

residenza:                        il luogo in cui i soggetti passivi dell'imposta sui redditi hanno stabilito la propria sede, fra questi:

                                             le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato;

                                                Norme sulla residenza

                                             L'art. 2, punto 2, TUIR considera residenti le persone che per la maggior parte delperiodo d'impo­

                                             sta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domi­

                                             cilio o la residenza.

                                             L'art. 2, punto 2 bis considera altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati

                                             dalle anagrafi della popolazione residente e emigrati in Stati o territori aventi un regimefiscale pri­

                                             vilegiato, cioè i paradisi fiscalí.

                                             le persone giuridiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato.

                                                Norme sulla residenza

                                             L'art. 87, punto 3, TUIR considera residenti le società e gli enti che per la maggior parte delperio­

                                             do dímposta hanno la sede legale dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

                                             L'oggetto principale è determinato in base all'attività effettivamente esercitata, tale disposizione si

                                             applica in ogni caso agli enti non residenti.

 


                                                                                                          .......................................................     .

 

Diritto comunitario

 

Per affrontare l'aspetto fiscale dell'e‑commerce, l'imprenditore deve guardare al Trattato di Roma del 1957 istitutivo della Comunità europea, aggiornato con le modifiche introdotte dal Trattato di Maastrict del 1992, e in questo contesto conoscere il significato specialistico dei termini di seguito elencati:

 

territorio:                       insieme dei territori afferenti a ciascuno Stato membro;

scambio:                         condizione necessaria per l'applicazione dell'1YA, imposta scelta come sistema comune.

 

Uarmonizzazione delle legislazioni degli Stati membri a questo sistema d'imposizione ha assicurato il funzionamento dei mercato intracomunitario;

 

reddito:                             condizione necessaria per l'applicazione delle imposte dirette.

 

In ordine all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, i trattati non prevedono nessuna disposizione di unificazione dei tipi d'imposta nazionali, raccomandano solamente di stipulare delle convenzioni bilaterali in materia fiscale. Nel 1996, la Commissione per gli affari fiscali ribadiva che 'Tarmonizzazione delle imposte dirette non costituisce di per sé un obiettivo poiché ogni Stato deve difendersi dall'erosione della sovranità nazionale in materia fiscale".

 

Diritto internazionale

 

Per affrontare l'aspetto fiscale del commercio tradizionale, l'imprenditore deve conoscere il significato specialistico dei termini di seguito elencati:

 

  territorio:                     lo spazio territoriale di uno Stato;

  residenza:                     il luogo in cui l'impresa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

                                           Per l'impresa residente, gli utili sono imponibili soltanto nello Stato di residenza, a meno che non

                                           svolga la sua attività in un altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione, in questo caso gli

                                           utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato nella misura in cui sono attribuibili alla stabile

                                           organizzazione;

      stabile                         l'organizzazione di tipo:

organizzazione                                         * materiale che necessita di una sede fissa e un certo grado di permanenza (permanent establish­

                                              ment);

                                           ‑ personale (agency), necessita della presenza di un agente (agent) legittimato a sottoscrivere i

                                              contratti per conto dell'impresa (authority).

                                           1 profitti realizzati da un'impresa non residente sono tassabili nello Stato fonte di reddito se esi­

                                           ste la stabile organizzazione.

 

Al fine di verificare l'adattamento dei principi dei commercio tradizionale alle peculiarità del commercio elettronico, l'OCSE (organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo ‑ www.oecd.orZ) svolge un'attività finalizzata:

 

alla prevenzione dei casi di doppia imposizione. Il Modello di convenzione (Model Tax Convention), presentato alla conferenza interministeriale di Ottawa del 1998, è un facsimile di trattato da cui gli Stati traggono spunto per siglare quasi tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni;

 

al monitoraggio della "concorrenza fiscale dannosd', per bloccare l'evasione e l'erosione fiscale mediante l'individuazio~ ne dei "paradisi fiscali".

 

Lespressione "paradisi fiscali" qualifica gli Stati a regime fiscale privilegiato, cioè i Paesi nei quali alcuni soggetti trasferiscono la residenza, pertanto i propri redditi, al fine di usufruire di prelievi d'imposta ridotti.

 

Lo Stato italiano (con decreto 21 novembre 2001) ha pubblicato i loro nomi nella "Lista nera7 (Black list) dove figurano fra gli altri: ‑Gibilterra, l'Isola di Mari e le Isole del Canale collegate economicamente con il Regno Unito; ‑ i principati del Liechtenstein, di Monaco e di Andorra legati economicamente con più Stati Ue.; ‑ le isole di Cayman collegate economicamente con gli USA.

 


‑ L'azienda

 

La globalizzazione del mercato e lo sviluppo della Rete hanno generato V'azienda digitale" (ciick), un'espressione utilizzata per definire l'organizzazione ubicata sia nello spazio fisico, mediante una struttura in pianta stabile, che nello spazio virtuale, mediante la tecnologia di supporto dei sito; per esempio: l'e‑shop, l'e‑mall, Fe‑auction.

 

Questa definizione richiama, in parte, quella dell'azienda tradizionale che richiede, necessariamente, la presenza di una struttura costruita con mattoni e cemento (brick and mortar); per esenipio: il negozio, il supermercato, la casa d'aste.

 

Azienda brick

 

Gli studi aziendali si sono sviluppati nel tempo seguendo due orientamenti.

 

Ieri

 

Lo studio si svolgeva secondo un orientamento settoriale che si concentrava sui settori di attività, Primario ‑ Secondario Terziario, e distingueva le aziende in agricole, industriali, mercantili, trasporto, bancarie, e così via.

 

La rilevazione contabile dei fatti aziendali si avvaleva dei sistema patrimoniale costituito dall'insíeme coordinato di scritture aventi per oggetto gli elementi del patrimonio.

 

Oggi

 

Lo studio si svolge secondo un orientamento funzionale che si concentra sulle attività (funzioni) aziendali e le distingue in Produzione, Amministrazione, Personale, Logistica, e così via.

 

La rilevazione contabile si avvale del sistema del patrimonio e del risultato economico (derivato dal sistema del reddito) costituito dall'insieme coordinato di scritture rilevate allo scopo di determinare il reddito d'esercizio e il patrimonio di funzionamento.

 

Lo studio comprende in un unico gruppo logico la rilevazione contabile e quella extracontabile.

 

Azienda Click

 

Gli studi disponibili sull'azienda non sempre si adattano alle caratteristiche evídenziate dall'azienda click; pertanto, studiosi e pratici consigliano di osservarla secondo un orientamento bídirezionale, vale a dire settoriale e funzionale.

 

orientamento

 

77

 

produzione di programmi (software house)                                                       ‑ area fornitori (e‑procurernent)

accesso alla Rete (server provider)                                                                     ‑ area clienti (e‑distribution)

sviluppo di siti (web master)                                                                              ‑ servizi logistici (e‑Iogistic)

ente di registrazione (registration authority)                                                    ‑ servizi bancari (e‑payment)

ente certificatore (certification authority)

portale (portai)

azienda business to business (BtoB)

azienda business io consumer (BtoC)

 

La struttura organizzativa di queste aziende, detta "struttura a nerwork dinamico", rappresenta una forma estrema di ricorso all'esternalizzazione delle funzioni. P, costituita da un nucleo aziendale (core business) con le funzioni principali e dalle diramazioni di Rete verso i fornitori esterni che si occupano delle funzioni esternalizzate (outsourcing).

 

Domani

 

La conoscenza, dei settore Quaternario e delle funzioni dell'e‑business, e la competenza, nell'uso delle tecnologie informatiche e telematiche, assicureranno la formazione del personale amministrativo necessario all'azienda click.

 


  ............................................................................................................................. . .

 

 La rilevazione in azienda

 

lJazienda affianca alla rilevazione contabile la rilevazione extracontabile, la prima usa il conto come strumento di rappre‑

sentazione mentre la seconda impiega le rappresentazioni numeriche e grafiche del metodo statistico. Nell'azienda click, la rilevazione extracontabile ha per oggetto i fenomeni interni collegati con il sito e quelli esterni collegati con la Rete.

 

Fenomeni interni

 

Le procedure di rilevazione sono orientate alla raccolta e organizzazione dei dati transitati nel sito aziendale, alla rappre‑

sentazione dei dati in tabelle e in grafici, all'analisi dei dati, alla valutazione dei risultati.

 

Fra gli strumenti utilizzati: i software della famiglia "Office automation", in particolare Microsoft Excel per l'ottimizzazione delle rappresentazio­ni grafiche e Microsoft Access per l'ottimizzazione delle query e dei report;

‑i software della famiglia "Web analysis" (per esempio wwW.webknowler.it; www.analog. ).La loro filosofia si fonda sul fatto che il visitatore lascia, mentre naviga, delle tracce che si memorizzano in 1og file". Fra i molti dati tracciati con questo metodo:

e il numero dei visitatori (amount of traffic), per conoscere l'afflusso numerico totale;

o la distribuzione delle visite (status code report, directory report, domain report), per conoscere la nazione, il motore di ricerca, il sito di provenienza;

il tempo di permanenza (monthly report, daily report, hourly report), per conoscere i mesi, i giorni e le ore in cui il sito è visitato;

la qualità delle relazioni (customer info) per conoscere la percentuale di visitatori che naviga, quella che acquista e quella che sottoscrive i servizi gratuiti.

 

Il software "Web analysis" è installato nel web server; i dati rilevati sono, normalmente, valutati dà management aziendale.

 

>‑ Fenomeni esterni

 

Le procedure di rilevazione sono orientate alla raccolta e organizzazione dei dati transitati nella Rete. Fra i dati più signi‑

ficativi figurano:

il livello di penetrazione di Internet fra la popolazione, utile per scegliere i portali sui quali rendere visibile il sito (per esempio: Norvegia 49%, Svezia 44%, Danimarca 35%, Regno Unito 26%, Svizzera 23%, Germania 19%, Italia 16%, Francia 15%, Spagna 9%);

la lingua utilizzata, utile per scegliere la lingua da proporre nel sito (per esempio: il 42% dei siti è in lingua naziona­le, Fl 1% in inglese, il 25% bilingue cioè in idioma nazionale e in inglese);

il profilo dell'utente, utile per valutare il target (per esempio: età, sesso, stato sociale livello culturale). La tabella ripor­ta i dati pubblicati dalle principali aziende di studi.

 

USA                                                                   Italia

Età                                tra i 25 e i 35 anni se accede da casa                                                                  tra i 35 e i 40

                                      tra i 35 e i 44 se accede dal lavoro

Sesso                           30% presenza femminile                                  33% presenza femminile

Stato sociale                                                                                           livello medio alto

Livello culturale                                                                                    livello medio alto (laureati e diplomati) livello medio alto (laureati e diplomati)

 

la selezione dei prodotti più venduti, utile per valutare quale prodotto potrà avere successo (per esempio: le aziende italiane operanti sul mercato nazionale si occupano: per Fl 1 %, di HW e SW; per il 10% di generi alimentari, abbi­gliamento, editoria, turismo, articoli sportivi; per il 3%; di preziosi; le aziende italiane operanti sul mercato estero sono specializzate nella distribuzione di generi alimentari e di abbigliamento).

 

La valutazione del rapporto fra azienda e studi di settore è affida alle società specializzate nella ricerca e consulenza

(ad esempio www.databank.it).